Il delitto di autoriciclaggio: problemi esegetici e di costituzionalità

Di Adelmo Manna -

The author, after having reviews the self-laundering in the international context, as well as the main regulations of European and non-European criminal codes expressly provide for such a form of crime, specifically looking into the Law of 15 December 2014, No 186, which, among other things, introduced in the criminal code the crime of self laundering.
The related problem has always caused concern, especially in doctrinaire level, since the prediction as dell’autoriciclaggio crime is considered by many contrasting with the apparent competition rules and in particular
with the criterion of consumption since the self-laundering would not its autonomy dogmatic exegetical, as would ricompreso for blameless in the negative value of the predicate criminal offense.
This thesis, which of course leads to the phenomenon of the so-called post factum not punishable, however, does not appear convincing, since it was found as the self-laundering, like the same recycling, incorporating distinct criminal conduct with respect to the predicate offense.
Probably an offshoot and an effect of such orders of ideas we find them in the introduction of a ground for exemption from punishment on the mere use or the personal enjoyment of the money, goods, or other benefits resulting from intentional criminal acts.
That case of non-punishment, which is, at least in our opinion, the so-called punctum pruriens dell’intiera reform, especially in contrast with the principle of equality-reasonableness, as seems extremely illogical not to punish the use or the personal enjoyment of the goods, even though arising from intentional offense, not only because these forms of use of goods involving anyway the inclusion in the economic order “healthy” elements that are not such, but highly polluting, because of criminal origin, but also because it is not unreasonable to punish those forms of use and / or enjoyment, whether of a personal nature, while , but if everything is done by, for example, the use of a corporate structure, or through the purchase of shares, it goes without saying that the same fact can no longer fall into the cause of non-punishment de agitur quo.

L’Autore, dopo aver passato in rassegna l’autoriciclaggio nel contesto internazionale, nonché le principali normative
dei codici penali europei ed extra europei che prevedono espressamente tale forma di delitto, esamina specificamente la legge 15 dicembre 2014, n 186, che, fra le altre cose, ha introdotto nel codice penale il delitto di autoriciclaggio.
La relativa problematica ha da sempre provocato perplessità, soprattutto a livello dottrinario, in quanto la previsione come delitto dell’autoriciclaggio si è da molti ritenuto contrastante con il concorso apparente di norme ed in particolare con il criterio di consunzione in quanto l’autoriciclaggio non avrebbe una sua autonomia dogmatico- esegetica, giacché verrebbe ricompreso nel disvalore penale del delitto presupposto.
Questa tesi, che ovviamente conduce al fenomeno del c.d. post factum non punibile, non appare tuttavia convincente, giacché si è potuto constatare come l’autoriciclaggio, al pari del riciclaggio stesso, integrino condotte
criminose distinte rispetto al reato presupposto.
Probabilmente una propaggine ed un effetto di tali ordini di idee li ritroviamo nell’introduzione di una causa di non punibilità, relativa alla mera utilizzazione od al godimento personale del denaro, dei beni, o delle altre utilità derivante da delitto non colposo.
Detta causa di non punibilità, che costituisce, almeno a nostro avviso, il c.d. punctum pruriens dell’intera riforma, contrasta soprattutto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza, giacché appare oltremodo illogico non punire l’utilizzazione od il godimento personale dei beni, pur derivanti da delitto doloso, non solo perché dette forme di impiego dei beni comportano comunque l’inserimento nell’ordine economico “sano” di elementi che tali non sono, bensì altamente inquinanti, proprio perché di provenienza delittuosa, ma anche in quanto è irragionevole non punire tali forme di utilizzazione e/o godimento, se di natura personale, mentre, se invece tutto ciò avviene mediante, ad esempio, l’utilizzazione di una struttura societaria, oppure attraverso l’acquisto di azioni, va da sé che lo stesso fatto non potrà più rientrare nella causa di non punibilità de quo agitur.

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