I “confini mobili” dell’associazione per delinquere di stampo mafioso ovvero della cd. concezione antropomorfica della norma penale: Parte I
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The author analyzes the sentence that concluded the trial of the first degree of Mafia Capitale, which has excluded in a manner, perhaps in unexpected, the configuration and then the sentence pursuant to art. 416 bis c.p. instead replaced by that for two simple criminal associations, as well as of course for the alleged offenses. The reason for the non-acceptance of the c.d. The accusatory theorem resides for the first instance judges in particular in the requirement of the reserve of violence that as such would contrast with the littera legis of 416 bis which, using the phrase “take advantage”, would require constitutive elements in place and not already in power, otherwise, otherwise, the risk of substitution of the judge to the legislator and the consequent violation of the principle of strict legality. Speech completely different, however, was carried forward by the Supreme Court of Cassation that annulled the sentence of the Court of Appeal of Rome that had condemned the F. clan of Ostia not for the art. 416 bis, but for the simple criminal association. These jurisprudential fluctuations, which are also reflected in two similar currents developed within the Supreme Court of Cassation, show how the crime referred to in art. 416 bis c.p. both a c.d. “Mobile borders”. This leads the author to more far-reaching reflections, regarding the jurisprudence c.d. giuscreativa that, extending to the concrete fact, as far as possible, the general and abstract norm, provokes a metaphor in the sense that such extensions can paradoxically be compared to those instruments of aesthetic surgery that tend to beautify the human body and often result in a bulge over-measurement of body tissues. The wise metaphor concludes with the hope that the judicial swings that currently characterize the crime of mafia-type associations will finally pronounce the Supreme Court of Cassation, to the Criminal Court Sections. |
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L’autore analizza la sentenza che ha concluso il processo di primo grado di Mafia Capitale, che ha escluso in maniera, forse in parte inaspettata, la configurazione e quindi la condanna ex art. 416 bis c.p. invece sostituita da quella per due associazioni per delinquere semplici, oltre naturalmente che per i reati-scopo contestati. La ragione del mancato accoglimento del c.d. teorema accusatorio risiede per i giudici di prime cure in particolare nel requisito della riserva di violenza che come tale contrasterebbe con la littera legis del 416 bis che, utilizzando il sintagma “si avvalgono”, richiederebbe elementi costitutivi in atto e non già in potenza, pena, altrimenti, il rischio di sostituzione del giudice al legislatore e la conseguente violazione del principio di stretta legalità. Discorso tutt’affatto diverso, invece, è stato portato avanti dalla Suprema Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva condannato il clan F. di Ostia non per l’art. 416 bis, bensì per l’associazione per delinquere semplice. Tali oscillazioni giurisprudenziali, che si riflettono anche in due correnti analoghe sviluppatesi in seno alla Suprema Corte di Cassazione, dimostrano come il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. sia a c.d. “confini mobili”. Ciò induce l’autore a riflessioni di più ampia portata, circa la giurisprudenza c.d. giuscreativa che, estendendo al fatto in concreto, fin dove possibile, la norma generale ed astratta, suscita una metafora nel senso che tali estensioni possono paradossalmente essere paragonate a quegli strumenti di chirurgia estetica che tendono ad abbellire il corpo umano e sovente si risolvono in un rigonfiamento oltre misura dei tessuti corporei sino a provocare qualche difficoltà addirittura nel riconoscimento della persona medesima. Fuor di metafora il saggio si conclude con l’auspicio che sulle oscillazioni giusprudenziali che caratterizzano attualmente il delitto di associazioni di tipo mafioso si pronunci finalmente la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite penali. |
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