Note critiche al DDL sul delitto di violenza sessuale: in particolare, consenso o dissenso?
This essay examines the crime of sexual assault based on the definition established in the 1930 Criminal Code, where the crimes in question were included among those against public morality and decency. The 1996 law, however, more correctly classified the crimes in question among those against the person, and preferred to use a single criminal category, sexual assault, rather than the dual criminal hypothesis that had created so many problems in the 1930 Criminal Code. However, case law had substantially disregarded the requirements of vio-lence or threat, and this explains why the current Government, in a bipartisan agreement with the opposition, had drafted a bill centered on the concept of free and actual consent. The chair of the Senate Justice Committee, Senator Bongiorno, however, preferred to use the concept of dissent, or contrary will, thereby placing the law in conflict with the Istanbul Convention and therefore with Article 117, 1st paragraph, of the Constitution.
Tale saggio si occupa del delitto di violenza sessuale a partire dalla configurazione operata nel c.p. del 1930, ove i delitti de quo agitur erano inseriti nell’ambito di quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. La legge del 1996 invece ha più correttamente inserito i delitti de quo fra quelli contro la persona e si è preferito utilizzare un’unica fattispecie, quale quella di violenza sessuale, a differenza della duplice ipotesi criminosa, che tanti problemi aveva creato nel c.p. del 1930. La giurisprudenza tuttavia aveva sostanzialmente disapplicato i requisiti della violenza o della minaccia e ciò spiega perché l’attuale Governo, con un’intesa bipartisan con l’opposizione, aveva elaborato un DDL con al centro il concetto di consenso libero ed attuale. La presiden-te della Commissione Giustizia del Senato, sen. avv. Bongiorno, ha tuttavia preferito utilizzare il concetto di dissenso, oppure di volontà contraria, ponendosi, però, così in contrasto soprattutto con la Convenzione di Istanbul e quindi con l’art. 117, 1° comma, Cost.
Non sei abbonato? Scopri Diritto Penale Globalizzazione Password dimenticata? Recupera password

