Riflessioni alla sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite; ud. 21 dicembre 2017 n. 8770 (dep. 22 febbraio 2018) Pres. Canzio, Rel. Vessichelli.
A seguito del recentissimo deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 8770/2017 ritorniamo su un argomento, già in parte trattato in un precedente articolo comparso nel volume di dicembre 2017, ove ci eravamo soffermati nell’analisi di un’altra sentenza della Suprema Corte sempre in tema di responsabilità medico colposa, in particolare la n. 28187 del 7 giugno 2017, a seguito dell’entrata in vigore della L. 24/2017[1]. Con questa recente sentenza le Sezioni Unite sono, così, intervenute al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto tra i due precedenti orientamenti affermatisi con le sentenze “xxx” (n. 28187 del 7 giugno 2017) e la “xxx” (n. 50078 del 19 ottobre 2017). Il primo orientamento, di cui avevamo offerto una breve analisi nell’articolo precedente, conduceva alla conclusione di negare la possibilità di applicare il precetto della novella, avvallando un’interpretazione abrogatrice in contrasto con la ragione dell’intervento riformatore del 2017; mentre la seconda interpretazione, offerta dalle sezioni semplici, valorizzando il dettato normativo, rischiava di rendere non punibile qualsiasi condotta imperita, anche caratterizzata da colpa grave del sanitario che provocasse la morte o lesioni al paziente, sul semplice presupposto della corretta selezione delle linee-guida pertinenti al caso di specie.
Come già analizzato, infatti, la Legge Gelli-Bianco che, diversamente da quanto disciplinato in precedenza[2], non realizza più (formalmente) la distinzione tra i gradi della colpa, ma prevede l’esclusione della punibilità per lesioni personali e per omicidio colposo sanitario nelle ipotesi in cui siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge e l’evento si sia verificato a causa di imperizia[3]. Dunque, la questione sottoposta al vaglio del Massimo Consenso risultava: «definire in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 in stretta connessione con l’esecuzione delle linee-guida nell’atto medico».
Secondo la Suprema Corte, le linee-guida assumono, infatti, un ruolo primario, poiché, da un lato, costituiscono un contributo autorevole per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, e dall’altro, forniscono un criterio necessario al Giudice penale per verificare la correttezza della condotta tenuta dai sanitari in conformità alle stesse. Tali linee-guida consistono in raccomandazioni che si prefiggono lo scopo di fornire dei criteri per coadiuvare il personale sanitario nella corretta esecuzione della prestazione sanitaria, le quali, dopo essere verificate, sono rese pubbliche dall’Istituto superiore di sanità pubblica a fini conoscitivi e divulgativi. Come sottolineato dalla Corte, le linee-guida, che rappresentano “un concentrato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche relativi ai vari ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincenti”[4] assumono notevole rilevanza in quanto costituiscono una guida fondamentale volta a migliorare la qualità dei servizi degli esercenti le professioni sanitarie, nonché parametri con i quali verificare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia. Tuttavia, le raccomandazioni contenute nelle linee-guida, non sono in grado di assumere i contorni di veri e propri precetti cautelari tali da configurare ipotesi di colpa specifica, poiché l’idoneità ad escludere la responsabilità penale dipende solo dalla loro “adeguatezza” al caso concreto. Ragion per cui è apparsa, alla Corte, doverosa una lettura alternativa dell’art. 6 della Legge Gelli-Bianco per cui la “causa di non punibilità” rappresenterebbe, meramente, un atecnico rimando al giudizio di responsabilità con riferimento alla parametrazione della colpa.
Analizzando più precisamente il testo delle motivazioni, la soluzione offerta dalla sentenza n. 8770/2017 in relazione al precedente contrasto «esplicita la previsione della causa di non punibilità, innegabile e dogmaticamente ammissibile, non essendovi ragione per escludere apoditticamente (come nella sentenza “xxx”) che il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla c.d. medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, abbia inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date». Ne deriva che tale nuova disciplina non opera, così, negli ambiti in cui non siano applicabili le linee-guida. La causa di non punibilità opera, unicamente, laddove il sanitario abbia cagionato per colpa da imperizia l’evento lesivo e mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso concreto. Le fasi della individuazione, selezione ed esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee-guida adeguate sono, infatti, articolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso giustifica ed è compatibile tanto con l’affermazione che le linee-guida sono state nel loro complesso osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva per la realizzazione di uno degli eventi descritti dagli artt. 589 e/o 590 c.p. (morte o lesioni colpose).
Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite affermano quindi che le pronunce oggetto di contrasto contengono concetti condivisibili, ma che entrambe difettino di una sintesi interpretativa in grado di chiarire la portata applicativa della norma in considerazione. Sul punto, gli Ermellini osservano che, per la scelta del canone interpretativo più idoneo, si debba fare riferimento all’art. 12 delle Preleggi il quale predilige il significato letterale delle parole poste in connessione tra di loro, nonché l’intento del legislatore. Le Sezioni Unite precisano così che in sostanza l’oggetto del dibattito si radichi nel raffronto tra la condotta del medico e il rispetto delle linee guida o delle c.d. buone pratiche mediche, che può essere effettuato solamente ex ante, alla luce delle situazioni conosciute o conoscibili dal soggetto agente al momento dell’intervento, da non confondere con l’accertamento della causalità che si compie ex post.
Altra questione ermeneutica sviluppata dal Supremo Consesso risulta la distinzione della fonte della colpa, ovvero la sostanziale distinzione tra negligenza e imperizia, necessaria da esplicitare tanto più alla luce dell’ultimo intervento legislativo, che disciplina unicamente le ipotesi di responsabilità penale causate da imperizia. Le Sezioni Unite condividono il ragionamento della sentenza n. 28187 del 7 giugno 2017 nella parte in cui sottolinea il limite applicativo della causa di non punibilità prevista all’art 590 sexies c.p., subordinato al rispetto delle linee guida nei soli casi di eventi cagionati da imperizia. La critica della Corte alla sentenza “xxx” è infatti ravvisabile nella frettolosa interpretazione abrogatrice della norma, cagionata dall’impossibilità di applicare la causa di non punibilità che contrasta, però, con la portata del precetto. Dall’altro lato, il valore della sentenza “xxx” è quello di offrire un’interpretazione più conforme del precetto normativo, ma sfocia nell’errore di ampliarne eccessivamente la portata, comprendendo tutte le ipotesi di responsabilità medica imperita, anche quelle caratterizzate da colpa grave per il semplice fatto di aver selezionato correttamente le linee guida da seguire nel caso concreto.
Il Supremo Consesso osserva, infatti, che ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità risulta necessario che in primis il sanitario abbia correttamente individuato, selezionato e dato esecuzione alle raccomandazioni contenute nelle linee guida. In ogni caso la mancata realizzazione di una parte del processo professionale non esclude la conclusione per cui si possa affermare che le linee guida sono state nel complesso osservate. La ratio della norma vuole che il sanitario presti la massima attenzione nella fase di individuazione e di selezione delle linee guida, che sia preparato e aggiornato sulle leges artis e sull’evoluzioni scientifiche, che non erri nella diagnosi e che sia capace di scegliere correttamente le linee guida da applicare al caso concreto. Con la conseguenza che se il percorso è stato correttamente eseguito si potrà applicare la causa di non punibilità, nonostante l’evento lesivo o mortale si sia verificato a causa di una condotta imperita dello stesso sanitario, purché si rimanga nell’ambito del rispetto delle linee guida e lo scostamento da esse risulti marginale e di minima entità.
Sebbene la legge Gelli-Bianco non abbia esplicitamente richiesto che l’evento sia attribuibile al soggetto agente a titolo di colpa lieve ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, si ritiene che la norma non vada ad escluderla. Infatti, le Sezioni Unite ritengono che la mancata previsione esplicita della “colpa lieve” all’interno del dettato normativo dell’art. 590 sexies c.p. non precluda una ricostruzione della norma che ne tenga conto, riconoscendo la rilevanza della graduazione della colpa in riferimento alla responsabilità penale del sanitario. La Corte invoca, pertanto, l’indicazione contenuta nell’art. 2236 c.c. quale principio utile, in sede penale, per valutare l’addebito da imperizia. Al riguardo, è fuor di dubbio che la valutazione della gravità della colpa debba essere effettuata “in concreto”, tenuto conto del parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis quale soggetto agente e delle specifiche condizioni del caso concreto, valutando, invece, il quantum di scostamento dal comportamento che sarebbe stato necessario tenere per determinare il grado della colpa. Le Sezioni Unite affermano, quindi, che, anche in riferimento alla Legge Gelli-Bianco, la causa di non punibilità risulti applicabile solamente ai casi di imperizia dettati da colpa lieve, poiché un’interpretazione eccessivamente estensiva della norma, che ampliasse i contorni della causa di non punibilità fino ad includere le ipotesi di imperizia dettate da colpa grave porterebbe a sospetti di illegittimità costituzionale, data l’eccessiva disparità con le previsioni normative, che regolano condotte connotate dal colpa lieve per negligenza o imprudenza.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, infatti, “la ricerca ermeneutica conduce a ritenere che la norma in esame continui a sottendere la nozione di “colpa lieve”, in linea con quella che l’ha preceduta […] Un complesso di fonti e di interpreti che ha mostrato come il tema della colpa medica penalmente rilevante sia sensibile alla questione della sua graduabilità, pur a fronte di un precetto, quale l’art. 43 cod. pen., che scolpisce la colpa senza distinzioni interne”[5]. Le Sezioni Unite considerano, infatti, che la mancata evocazione esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017 non precluda una ricostruzione della norma che ne tenga conto sempre che questa sia l’espressione di una ratio compatibile con l’esegesi letterale e sistematica del comando espresso. In particolare, a differenza delle sentenze dalle quali era nato il contrasto, la novella del 2017 non può essere estraniata dal contesto normativo e dall’elaborazione giurisprudenziale che si è consolidata in materia, poiché questo non sarebbe stato lo stesso volere del Legislatore.
Inoltre, forse anche accettando la tesi secondo cui l’abrogazione del comma 1 dell’art. 3, L. Balduzzi, abbia portato la reviviscenza della normativa e giurisprudenza precedente al 2012, risulta doveroso sottolineare come si debba tenere ancor maggiormente in luce l’art. 2236 c.c. in tema di responsabilità del prestatore d’opera. Quanto del precetto operante in ambito penalistico è il fatto che, attraverso di esso, già prima della formulazione della norma (del 2012) che ha ancorato l’esonero della responsabilità al rispetto delle linee-guida ed al grado della colpa, si fosse accreditato il principio secondo cui la condotta tenuta dal terapeuta non può non essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui esso è svolto.
Pertanto, in riferimento al tentativo di estendere la non punibilità a ipotesi di colpa grave, ove risulta ampiamente provata la responsabilità del terapeuta per imperizia (come nella sentenza Cavazza), ciò oltre ad evocare sospetti di costituzionalità della norma, per disparità di trattamento ingiustificata rispetto a situazioni meno gravi eppure rimaste sicuramente punibili (quali quelle connotate da colpa lieve per negligenza o imprudenza), sia un evidente sbilanciamento nella tutela degli interessi sottesi, posto che la tutela contro la medicina difensiva ed il miglior perseguimento della salute del cittadino ad opera di un corpo sanitario non mortificato, né inseguito da azioni giudiziarie spesso inconsistenti non potrebbero essere compatibili con l’indifferenza dell’ordinamento penale rispetto a gravi infedeltà alle legis artis, né con l’assenza di deroga a principi generali in tema di responsabilità per comportamento colposo, riscontrabile per tutte le altre categorie di soggetti a rischio professionale. Una siffatta estensione produrrebbe, inoltre, inevitabili ingiuste restrizioni nella determinazione del risarcimento del danno addebitabile all’esercente una professione sanitaria ex art. 7, L. Gelli-Bianco, poiché proprio tale articolo, al comma 3, secondo periodo, implica la correlazione con i profili di responsabilità ravvisabili all’art. 590 sexies c.p.
In ultima analisi potremmo, quindi, affermare che l’intervento delle Sezioni Unite era quanto mai fondamentale ed improcrastinabile, dato il dilagato contrasto giurisprudenziale che stava imperando in un ambito quanto mai delicato come quello dell’ars medica, ove tanto più la chiarezza del precetto penalistico conduce alla trasparenza delle scelte giurisdizionali, rifugando così errate interpretazioni, in una categoria come quella dell’esercente la professione sanitaria che inevitabilmente dovrà essere perseguito «a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica: a) Se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) Se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) Se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nell’individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) Se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico»[6].
[1] Si ricorda come la disciplina relativa alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie è stata oggetto di un’importante riforma legislativa culminata con l’introduzione del nuovo art.590 sexies c.p che ha regolato la fattispecie di “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” e che ha comportato l’abrogazione del precedente intervento legislativo costituito dall’art. 3 della Legge n. 189 del 2012 (Decreto Balduzzi).
[2] La legge Balduzzi recitava: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” Art. 3, comma 1, del D.l. 13.09.2012, n. 158, convertito in L. 08.11.2012, n. 189 (Legge Balduzzi).
[3] Impregiudicata la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
[4] Corte di Cassazione, Sezioni Unite; ud. 21 dicembre 2017 n. 8770 (dep. 22 febbraio 2018) Pres. Canzio, Rel. Vessichelli.
[5] Corte di Cassazione, Sezioni Unite; ud. 21 dicembre 2017 n. 8770 (dep. 22 febbraio 2018) Pres. Canzio, Rel. Vessichelli.
[6] Corte di Cassazione, Sezioni Unite; ud. 21 dicembre 2017 n. 8770 (dep. 22 febbraio 2018) Pres. Canzio, Rel. Vessichelli.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.