“Chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno”**: brevi considerazioni sulla disciplina AML/ CFT applicabile in materia di prestito su pegno
Discussing pawn loans might seem like evoking ancient times and habits. Yet, due to the recent periods of economic
crisis, there has been a renewed interest from the people in this form of financing that in Italy is regulated
by a regulatory microcosm dating back to the first half of the last century but which, far from appearing
worn out, has ensured rapid disbursement of subsidies and the possibility of retaining ownership of goods to
which people attribute a particular sentimental value. However, like all financial transactions, pawn loans can
also lend themselves to distorted uses and therefore the subjects who professionally carry out this activity are
subject to AML/CFT regulations.
Discutere del prestito su pegno potrebbe sembrare come evocare tempi e abitudini antiche. Eppure si è assistito,
a causa dei periodi di crisi economica che si sono succeduti di recente, ad un rinnovato interesse da parte
del pubblico per questa forma di finanziamento che in Italia è regolata da un microcosmo normativo risalente
alla prima metà del secolo scorso ma che, lungi dall’apparire logoro, ha assicurato rapidità dell’erogazione
delle sovvenzioni e la possibilità di conservare la proprietà dei beni cui le persone annettono particolare valore
affettivo. Tuttavia, come tutte le operazioni finanziare anche il prestito su pegno può prestarsi ad utilizzi distorti
e pertanto i soggetti che svolgono professionalmente tale attività sono sottoposti alla disciplina AML/CFT.
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