Il crimine di aggressione: la procedura di attivazione ai sensi del diritto internazionale

Di Isabella Fascì -

Durante la sedicesima Assemblea Plenaria degli Stati Parte, il Tribunale Penale Internazionale ha deciso di attivare la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione. Tale risultato è stato ottenuto grazie agli effetti operativi dei paragrafi 1 e 2 della risoluzione ICC-ASP/16/Res.5.[1]

Nel secondo paragrafo l’Assemblea ha confermato “che nel caso di un rinvio da parte dello Stato o di un’indagine propio motu la Corte non eserciterà la propria giurisdizione su un crimine di aggressione se commesso da un cittadino o sul territorio di uno Stato Parte che non ha ratificato o accettato questi emendamenti.”

A livello internazionale, il crimine di aggressione è stato notoriamente oggetto di intense polemiche e negoziati riguardo alla sua procedura di attivazione. In effetti, l’Assemblea – nel par. 4 della risoluzione in oggetto – ha fatto riferimento alle divergenti opinioni giuridiche tenute dagli Stati Parte su questo tema.

Sulla base di questo scambio, la delegazione austriaca, che ha guidato la procedura di assistenza, ha predisposto una bozza di risoluzione (ICC-ASP/16/L.9)[2] nella quale gli Stati Parte hanno ridefinito le loro posizioni giuridiche. Ciò nonostante, la bozza di risoluzione non è passata.

Per comprendere il perché di tale risultato insoddisfacente, è importante ribadire due fondamentali realtà procedurali. In primo luogo, la procedura di attivazione del crimine di aggressione richiede la maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Parte (la stessa maggioranza richiesta per approvare gli emendamenti dello Statuto) sulla base del par. 3 dell’articolo 15-bis[3] dello Statuto di Roma, così come concordato durante la Conferenza di Kampala. In altre parole, per ottenere l’attivazione erano necessari 82 voti positivi. Un compito sicuramente arduo, dato che appena 100 delegazioni erano rappresentate in Sala e dato che dalla sua istituzione – nel 2002 – l’Assemblea non ha mai votato una risoluzione.

La seconda realtà procedurale riguarda il posticipo che avrebbe arrestato la procedura di attivazione. Sebbene l’Assemblea sarebbe, tecnicamente parlando, libera di attivare la giurisdizione della Corte in ogni sessione successiva, data la realtà dei negoziati multilaterali, il risultato sarebbe stato molto probabilmente l’eterno rinvio.

Di conseguenza, tutti gli Stati Parte disposti a sottoporre il problema ad una votazione si trovavano in una posizione molto forte, idonea a preservare la decisione di attivazione di un accordo alla luce della giurisdizione competente. Ciò è stato ampiamente compreso dagli Stati Parte.

È degno di nota comprendere come si è raggiunta la decisione relativa alla procedura di attivazione per almeno due motivi. In primo luogo, è difficile etichettare la risoluzione come un caso di accordo o pratica successiva ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Sicuramente, l’Assemblea ha confermato formalmente una posizione legale alla portata della Corte sul crimine di aggressione. Questa conferma non riflette la visione “reale”, pervenuta a causa degli ostacoli procedurali imposti all’attivazione. Significativamente, un numero di Stati Parte scelse di ribadire le proprie opinioni legali nelle loro dichiarazioni dopo l’adozione della risoluzione. Di conseguenza, si presenta un paradosso: la risoluzione formale adottata dall’Assemblea che l‘opinio iuris “reale” degli Stati parte alla base della risoluzione sembrerebbero avere uguale importanza.

Ciononostante, spetta ora alla Corte determinare l’estensione della sua giurisdizione su atti di aggressione commessi da cittadini o sul territorio di Stati Parte non ratificanti. È per questo motivo che il riferimento all’indipendenza dei giudici nel paragrafo operativo 3 della Risoluzione in oggetto è così importante. In attesa di una pronuncia esplicita da parte della Corte, l’unico modo per uno Stato Parte di garantire legalmente che i suoi cittadini non rientrino nel mandato della giurisdizione della CPI continua a essere quello di presentare una dichiarazione di optout in conformità al paragrafo 4 dell’articolo 15bis dello Statuto di Roma.

In tutto ciò, non dimentichiamo che l’attivazione del crimine di aggressione è intesa come contributo alla preservazione della pace e alla prevenzione dei più gravi crimini di interesse per la comunità internazionale nel suo insieme. Ben 70 anni dopo i processi di Norimberga e Tokyo, l’ICC ha ricevuto l’opportunità storica di rafforzare il divieto dell’uso della forza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e completato nello Statuto di Roma.

[1] Risoluzione ICC-ASP/16/Res.5, “Activation of the jurisdiction of the Court over the crime of aggression”. Disponibile sul sito web: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2017/12/25/ICC-ASP-16-Res5-ENG.pdf.

[2] la versione integrale del report è disponibile qui: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-9-ENG.pdf.

[3] Il par. 3 dell’art. 15-bis dello Statuto di Roma disciplina: “3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati Parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.”

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