Dall’illecito amministrativo di prima generazione a quello di seconda, passando per l’illecito punitivo di fonte sovranazionale: il volto costituzionale attuale della penalità amministrativa

Di Andrea Crepaldi -

The paper reconstructs the transition from “first generation” administrative offences (residual, with mild pe-cuniary sanctions and lacking penal guarantees) to “second generation” ones, characterized by afflictive and punitive administrative sanctions, often running parallel to criminal ones and, thanks to European courts, progressively subject to constitutional guarantees. The analysis focuses on the interplay between the national legal system and supranational sources (ECHR, EU Charter of Fundamental Rights), showing how typical criminal law principles and notions (legality, non-retroactivity, culpability, ne bis in idem, right to silence) have been extended—with different intensity—to punitive administrative sanctions. In conclusion, the essay stresses the need for a flexible and proportionate system of safeguards, tailored to the degree of severity of the offence, in the context of a multilevel rule of law.

Il contributo ricostruisce il passaggio dall’illecito amministrativo di “prima generazione” (residuale, con san-zioni pecuniarie di lieve entità, prive delle garanzie penali) a quello di “seconda generazione”, caratterizzato da sanzioni amministrative afflittive e punitive, spesso parallele a quelle penali, e sottoposte – grazie al ruolo delle Corti europee – ad un progressivo processo di costituzionalizzazione delle garanzie. L’analisi si sofferma sul dialogo tra ordinamento interno e fonti sovranazionali (CEDU, Carta dei Diritti UE), mettendo in luce co-me nozioni e principi tipici del penale (legalità, irretroattività, colpevolezza, ne bis in idem, diritto al silenzio) siano stati estesi – seppur con differente intensità – anche alle sanzioni amministrative punitive. Si evidenzia la centralità del principio di proporzionalità e la necessità di una disciplina flessibile delle garanzie, idonea a bilanciare effettività della risposta sanzionatoria e tutela dei diritti fondamentali.