La riforma in materia di intercettazioni in pillole
Il 29 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla riforma della legge in materia di intercettazioni che entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legislativo in esame era stato già previsto la scorsa estate all’interno della tanto attesa riforma del codice penale e di procedura penale (L. 103/2017).
Il provvedimento introduce nel codice penale il delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente” con esclusione di quelle realizzate per esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca e dispone il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini.
Numerose sono le novità introdotte da tale provvedimento:
- Divieto di trascrivere conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. Tale impedimento agevolerà non solo il corso delle ricerche, ma ridurrà i tempi, oggi fin troppo lunghi, di durata dei processi.
- Creazione di un nuovo archivio di cui avrà esclusiva custodia il PM. Gli atti saranno depositati dal medesimo PM entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, sempreché non vi siano “gravi pregiudizi per le indagini”. Per la prima volta la documentazione non sarà più soggetta alla clausola di segretezza – dapprima requisito inviolabile – e vi sarà inoltre la possibilità di richiedere successivamente la distruzione delle registrazioni non acquisite dal giudice.
- Un nuovo reato. Il provvedimento introduce una nuova fattispecie criminosa all’interno del codice penale, il cui art. 617-septies sancisce: “Chiunque al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo, riprese audio o video compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegue direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
- Diritto di difesa. A seguito della valutazione del GIP, gli avvocati potranno avere copia delle informazioni rilevanti insieme ai verbali di intercettazioni. Resta fermo il divieto di inserire all’interno dei registri di ascolto le conversazioni tra il difensore e il suo assistito così come disposto dall’art. 271 co. 2 c.p.p.
- Diritto di avere una copia delle ordinanze per i giornalisti. Grazie a tale nuova riforma il diritto di cronaca giudiziaria viene “ampliato” tramite la possibilità per i giornalisti di richiedere una copia delle ordinanze del GIP. La tempistica risulta essere l’unica nota dolente: infatti, l’accesso ai fascicoli sarà consentito soltanto dopo un anno dalla pubblicazione della riforma in oggetto.
- Trojan horse. L’utilizzo di captatori informatici tra soggetti presenti in un domicilio sarà consentito soltanto per i reati collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo.
- “Brani essenziali…ove necessario”. Ai fini di tutela della privacy dovranno essere utilizzati dai PM e dai Giudici solo le parti essenziali di un’intercettazione. La polizia giudiziaria avrà il compito fondamentale di riassumere dai brogliacci di ascolto le informazioni più rilevanti per la buona riuscita delle indagini.
- Reati contro la PA. Gravi indizi di reato e clausola di necessità sono due dei requisiti richiesti nel caso di intercettazioni riguardanti pubblici ufficiali sospettati di reati contro la pubblica amministrazione.
- Udienza-stralcio. L’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti e la scelta delle conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione potrà essere decisa dal Giudice soltanto quale extrema ratio all’interno del processo, senza l’intervento del PM e dei Difensori laddove non vi sia necessità.
Varie sono le criticità che interessano – secondo le prime letture – tale riforma, tra le quali, a mero titolo di esempio, ricordiamo: l’addotto eccessivo potere della polizia giudiziaria nella selezione delle conversazioni rilevanti e dei loro stralci ed il periodo eccessivamente lungo – 1 anno – decorso il quale i giornalisti possono acquisire e pubblicare le ordinanze di custodia cautelare.
Ciononostante, la portata fortemente innovativa della riforma fa ben sperare un utilizzo più oculato delle intercettazioni, quale strumento primario per il contrasto effettivo della criminalità organizzata.
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