Profili de jure condito. Il recidivo è colui che, dopo essersi reso responsabile di un delitto non colposo, ne commette un altro. Art. 99 C.p. – Recidiva. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo La pena può essere aumentata fino alla metà: se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente se il nuovo delitto non colposo è … Leggi tutto L’istituto della recidiva
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