Nota sulla proposta di legge recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali in materia, approvata definitivamente in data 19 luglio 2016 dalla Camera dei Deputati

Di Eliana Pezzuto -

Oggi l’Aula della Camera ha definitivamente approvato, in terza lettura, il disegno di legge recante “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015” trasmesso dal Senato della Repubblica il 28 giugno 2016.

Il testo di legge si compone di 10 articoli di cui i primi due prevedono l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dei 5 atti internazionali indicati nel titolo e l’articolo 3 individua le definizioni di alcuni termini tecnici ricorrenti nel testo quali “materia radioattiva” (lettera a); “materie nucleari” (lettera b); “uranio arricchito negli isotopi 235 e 233” (lettera c); “impianto nucleare” (lettera d) e “ordigno nucleare” (lettera e).

Le novità più significative in materia di contrasto al terrorismo sono, però, state introdotte dall’articolo 4 che prevede alcune modifiche al codice penale. In particolare, l’articolo 1, al comma 1 lettera a), inserisce tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-quinquies.1) e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-quinquies.2). Il primo mira a contrastare anche le forme di finanziamento delle attività terroristiche basate sull’utilizzo di fondi provenienti da attività lecite, o comunque da tutte quelle realtà economiche o finanziarie che pur non presentando caratteristiche penalmente rilevanti e non essendo quindi giuridicamente vietate dalla normativa vigente, possono per le loro peculiarità essere utilizzate in modo strumentale dalle organizzazioni terroristiche. Al riguardo l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’ultimo rapporto annuale (giugno 2015) ha, infatti, spiegato che “Il finanziamento del terrorismo presenta, rispetto al riciclaggio, caratteristiche peculiari che incidono sulla sua individuabilità: le somme necessarie per le esigenze organizzative e operative non sono in genere di ammontare elevato; i fondi hanno tipicamente una provenienza lecita e il loro utilizzo per finalità illecite viene dissimulato attraverso attività imprenditoriali o caritatevoli di facciata; il trasferimento delle risorse avviene attraverso circuiti diversificati di tipo sia formale sia informale. Tali capacità mimetiche rischiano di nascondere la reale entità della minaccia e di far ritenere il sistema legale immune da illecite strumentalizzazioni. “.

Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce, poi, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica mentre il nuovo articolo 270-quinquies.2 sanziona con la pena detentiva da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

Viene, ancora, introdotto nel codice penale con la lettera b) dell’articolo 4, comma 1, l’articolo 270-septies, che prevede in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo, la confisca obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; e con la lettera c) del medesimo comma 1 si inserisce tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter). La disposizione, oggetto dell’unica modifica approvata dal Senato della Repubblica, punisce con la reclusione non inferiore a 15 anniAggiornamento a cura dell’Avv. Eliana Pezzuto Esperta in materie giuridiche e parlamentari Per la realizzazione del presente Dossier sono stati utilizzati contenuti disponibili sui siti istituzionali

(mentre in prima lettura alla Camera era da 6 a 12 anni), chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies) procura a sé o ad altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, e con la reclusione non inferiore a 20 anni (mentre in prima lettura alla Camera era “non inferiore a 15”) chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, diffondendo o rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). La nuova disposizione prevede le stesse pene qualora tali comportamenti con finalità di terrorismo abbiano ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici. Tale previsione dovrà poi essere coordinata con quanto già previsto dalla legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 433-bis (attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari), con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, che col nuovo articolo 452-sexies del codice penale ha introdotto il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività e da ultimo con il decreto-legge n. 625 del 1979 che, all’articolo 1, stabilisce un aumento di pena della metà “per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo”.

L’articolo 5 invece estende al personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l’AISI, l’AISE ed il DIS) la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 17 della legge n. 124 del 2007 già prevista per la polizia giudiziaria in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo tra cui anche il nuovo delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-quinquies.1); e l’articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 stabilendo una serie di obblighi informativi in capo al pubblico ministero e allo stesso Ministro della giustizia con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare.

L’articolo 7 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati o confiscati nell’ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare e l’articolo 8 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l’articolo 156-bis, che rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e previo parere dell’ISIN, l’individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia.

Ancora l’articolo 9 designa l’UIF, istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 2005, il Ministero dell’economia e delle finanze come autorità centrale prevista dalla medesima convenzione e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno come punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa; e da ultimo l’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La ratifica di queste Convenzioni, in realtà, arriva con notevole ritardo, a più di 10 anni dalla firma degli accordi. Fortunatamente la legislazione italiana già dal 2005 ha predisposto importanti strumenti di contrasto e di prevenzione del terrorismo che da allora hanno consentito un buon monitoraggio del fenomeno perlomeno a livello interno. I provvedimenti approvati dal 2015 ad oggi hanno, poi, ulteriormente anticipato la soglia di punibilità di alcune condotte e imposto una sempre maggiore collaborazione investigativa e giudiziaria a livello transazionale. Anche per questo motivo le norme recepite nel nostro ordinamento con la ratifica delle convenzioni in oggetto colmano alcune lacune su passaggi fondamentali nella lotta al terrorismo quali la repressione degli atti di terrorismo nucleare e le nuove misure adottate dall’UE in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e di finanziamento del terrorismo, misure queste indispensabili per sottrarre denaro e risorse alle organizzazioni di matrice terroristica.

Tag:, , , , , , , , , , , ,