Via libera dal Governo, anche l’Italia riconosce il reato di tortura
Il 22 giugno 2017 l’Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani a fronte degli ormai acclarati atti perpetrati dalle forze dell’ordine durante il G8 di Genova del 2001 ai danni di diverse persone. La Corte ha anche condannato l’Italia per non aver punito, in modo adeguato, i responsabili di simili comportamenti.
La condanna emessa dalla Corte riproduce la precedente pronuncia del 2015 per il caso di Arnaldo Cestaro, in cui si chiedeva all’Italia di introdurre il reato di tortura nell’ordinamento nazionale.
Il caso in esame traeva origine dall’azione diretta di 42 persone di varie nazionalità implicate nei “fatti di Genova”, incentrandosi non soltanto sui fatti della scuola Diaz, bensì anche sulla mancata identificazione dei responsabili, nel quadro normativo di persistente assenza di titolo autonomo per il crimine di tortura.
Il ricorso fu presentato alla CEDU ad inizio 2013 e comunicato al Governo 4 mesi dopo che la Corte di Strasburgo aveva condannato per la prima volta l’Italia, nel caso Cestaro, esattamente per i medesimi motivi.
La sentenza dello scorso giugno, dunque, ha ribadito che i ricorrenti sono stati torturati, i responsabili non sono stati puniti come avrebbero dovuto e che in Italia, all’epoca dei fatti, non era vigente una legge che disciplinasse adeguatamente il reato di tortura.
La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha seguito di un giorno la lettera inviata alle autorità italiane dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, dalla quale emergeva apprensione per il testo all’esame del Parlamento italiano; preoccupazioni e dubbi espressi, tra l’altro, anche da associazioni umanitarie come Amnesty International e non pochi esponenti politici.
A fronte delle numerose polemiche ed appelli sia a carattere nazionale, sia europeo, il reato di tortura è stato introdotto nell’ordinamento italiano, in forza della legge 14 luglio 2017 n. 110, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2017.
Ad una prima analisi del testo si possono individuare quali punti salienti:
La reclusione da 4 a 10 anni per chi “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona” come previsto nell’art. 613 bis c.p.
La fattispecie prevede, inoltre, un aggravante – da 5 a 12 anni di reclusione – se i fatti sopra menzionati “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”.
Sono escluse dallo spazio della punibilità le “sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
Successive aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino:
- una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3;
- una lesione personale grave: aumento di 1/3;
- una lesione personale gravissima: aumento della metà;
- la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione;
- la morte quale conseguenza voluta: ergastolo
“L’Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura” è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni per il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”. Come previsto dall’art. 613 ter c.p.
Quanto alle “Prove illegittimamente acquisite”: il nuovo comma 2-bis dell’art. 191 c.p. sancisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Ulteriori disposizioni derivanti dalla norma in esame prevedono, poi:
- il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”;
- l’esclusione dall’immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
Il dibattito sul reato di tortura ha subìto un’accelerazione già dal 2015, quando la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo condannò l’Italia per quanto accaduto durante il G8 di Genova del 2001. La Corte associò i fatti accaduti al reato di «tortura» ed invitò l’Italia a «dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura o altri maltrattamenti impedendo loro di beneficiare di misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte». L’adeguamento del nostro Paese alle richieste europee è stato possibile senza non poche difficoltà e sarà sicuramente oggetto di ulteriori dibattiti, anche se è comunque da valutare come un enorme passo in avanti della legislazione italiana in materia.
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